Art. 4 — Sostituzione dell'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). - Il fallimento e' dichiarato su ricorso del debitore, di uno o piu' creditori o su richiesta del pubblico ministero. Nel ricorso di cui al primo comma l'istante puo' indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 184/2013

    Questione infondata
    9 luglio 2013

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui, nel sostituire l'art. 6 del r.d. n. 267 del 1942, ha espunto la previsione secondo la quale il fallimento poteva essere dichiarato, oltre che su ricorso del debitore o di uno o più creditori ovvero su richiesta del pubblico ministero, d'ufficio. Il legislatore delegato, lungi dal violare la delega a lui conferita, ha, viceversa, dato attuazione al precetto affidatogli di procedere al coordinamento della disciplina delle procedure concorsuali con uno dei principi del nostro sistema processuale, quello del ne procedat judex ex officio , così da escludere che in capo all'organo giudicante siano allocati anche significativi poteri di impulso processuale.

    Art. 4 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art4 · fonte del testo

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