Art. 4 — Sostituzione dell'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). - Il fallimento e' dichiarato su ricorso del debitore, di uno o piu' creditori o su richiesta del pubblico ministero. Nel ricorso di cui al primo comma l'istante puo' indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
