Art. 5 — Sostituzione dell'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Iniziativa del pubblico ministero). - Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
- 1)quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilita' o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
- 2)quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
