Art. 45 — Sostituzione dell'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). - L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonche' gli amministratori o i liquidatori di societa' o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
