Art. 135 — Modifiche all'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e' sostituito dai seguenti: "La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
- a)nelle societa' di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
- b)nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative, sono deliberate dagli amministratori. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
