Art. 134 — Sostituzione dell'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 151 (Fallimento di societa' a responsabilita' limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria). - Nei fallimenti di societa' a responsabilita' limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, puo' autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
