Art. 106 — Sostituzione dell'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 116 (Rendiconto del curatore). - Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attivita' di gestione della procedura. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato puo' presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art106 · fonte del testo

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