Art. 106 — Sostituzione dell'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 116 (Rendiconto del curatore). - Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attivita' di gestione della procedura. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla quale ogni interessato puo' presentare le sue osservazioni o contestazioni. L'udienza non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prende visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
