Art. 105 — Sostituzione dell'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 115 (Pagamento ai creditori). - Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purche' tali da assicurare la prova del pagamento stesso. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
