Art. 104 — Sostituzione dell'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 114 (Restituzione di somme riscosse). - I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
