Art. 27 — Reclamo
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
Articolo abrogato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Abrogato dal 4 luglio 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2003 al 4 luglio 2009. 193 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca, e' reclamabile dal soggetto interessato nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Se il provvedimento reclamato e' stato emesso dal giudice singolo, il reclamo si propone con ricorso all'organo collegiale dello stesso tribunale, il quale provvede in camera di consiglio. Del collegio non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Se il provvedimento e' stato emesso dal tribunale in composizione collegiale, il reclamo si propone alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il collegio, convocate le parti e assunte anche d'ufficio le informazioni ritenute necessarie, provvede con decreto motivato non impugnabile, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del collegio, in presenza di gravi motivi, puo' disporne la sospensione con decreto motivato.
tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/09/2003, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5~art27 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.