Art. 69 — Norme concernenti i cappellani militari
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 2000 al 9 ottobre 2010. 633 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La tabella organica dei cappellani militari in servizio permanente annessa alla legge 1 giugno 1961, n. 512, modificata dalla legge 22 novembre 1973, n. 873, e' cosi' sostituita:
tolto: a) terzi cappellani militari capi: n. 9;
tolto: b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti n. 190. Le modalita' di avanzamento ed il numero di promozioni annuali dei cappellani militari sono indicati nell'annessa tabella 7. Alla data di entrata in vigore del presente decreto e' istituito il ruolo ad esaurimento dei cappellani militari. I cappellani militari di complemento e della riserva in servizio alla data del 31 dicembre 1997 sono iscritti nel ruolo ad esaurimento. Nel limite delle vacanze esistenti nell'organico complessivo dei cappellani militari addetti e dei cappellani militari capi, i cappellani militari di cui al comma 3 sono immessi annualmente in servizio permanente, qualora abbiano svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti, previo giudizio di idoneita' dell'Ordinario Militare da emettersi sulla base della documentazione caratteristica e del fascicolo matricolare del personale interessato. Dalla data di immissione nel predetto ruolo essi cessano di appartenere alla categoria del congedo e transitano in quella del servizio permanente di cui alla parte IV della legge 1 giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni. Il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari di cui al comma 3 e' di 62 anni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 1 giugno 1961, n. 512. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1961, n. 512, le parole: "al gradi di generale di brigata" sono sostituite dalle seguenti: "al grado di maggior generale" e le parole: "al grado di tenente colonnello" sono sostituite dalle seguenti: "al grado di brigadier generale". Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 1 giugno 1961, n. 512, dopo le parole: "dai seguenti gradi:" sono aggiunte le seguenti: "terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello; secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello.". Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 1 giugno 1961, n. 512, e successive modificazioni, le parole: "un anno" e "40 anno di eta'" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "almeno due anni" e "50 anno di eta'" e dopo lo stesso comma 1 e' aggiunto il seguente: "La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, altresi', agli allievi cappellani militari che abbiano superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo Istituto, abbiano svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti di complemento, siano riconosciuti idonei a giudizio dell'ordinario Militare e non abbiano compiuto il 50 anno di eta'.". Dopo il comma 1 dell'articolo 65 della legge 1 giugno 1961, n. 512 e' aggiunto il seguente: "I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, abbiano inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 28, qualora non siano riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario Militare, cessano definitivamente dal servizio.". 10.Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 2 della legge 1 giugno 1961, n. 512, possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario Generale Militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario Militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario Generale Militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze Armate. 10-bis. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianita' di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490~art69 · fonte del testo
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