Art. 1 — Ambito di applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010. 312 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le disposizioni del presente decreto disciplinano la riduzione delle dotazioni organiche e delle consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare. Nell'ambito delle dotazioni organiche determinate dall'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono, conseguentemente, adeguate le previsioni normative attinenti al reclutamento, allo stato giuridico ed all'avanzamento degli ufficiali di cui al comma 1 in base ai criteri previsti dal comma 97 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996. Finche' le consistenze effettive dei ruoli non siano contenute entro le dotazioni organiche fissate dal presente decreto, per realizzare le economie previste dall'articolo 1, comma 97, lettera h), della legge n. 662 del 1996, i moduli complessivi di alimentazione dei ruoli non devono superare la misura del 70% dei moduli complessivi previsti per ciascuna Forza Armata dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con apposito decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della predetta legge n. 662 del 1996 viene data attuazione al transito nelle pubbliche amministrazioni degli ufficiali in esubero con venticinque anni di servizio effettivo. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, se non diversamente specificato, con i gradi degli ufficiali dell'Esercito si individuano anche i corrispondenti gradi della Marina e dell'Aeronautica secondo quanto riportato nella tabella "A" allegata al presente decreto.
tolto: Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e 1'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490~art1 · fonte del testo
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