Art. 67 — Suddivisione dei ruoli in specialità
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1998 al 9 ottobre 2010. 262 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai ruoli dell'Aeronautica Militare possono essere ripartiti in specialita' con determinazione ministeriale. Nei bandi di concorso i posti messi a concorso possono essere ripartiti tra le varie specialita'. E' istituita la specialita' di navigatore militare nel ruolo naviganti speciali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica. Gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati agli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di pilota militare. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 e nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonche' agli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della stessa legge si applicano, per le parti di rispettiva competenza, anche a tutto il personale reclutato mediante corsi per navigatori militari. Nella legge 19 maggio 1986, n. 224, alle parole "pilota", "pilota militare", "corsi di pilotaggio", "attitudine al pilotaggio", "brevetto di pilota di aeroplano" e "brevetto di pilota militare", sono aggiunte, rispettivamente, le parole "navigatore", "navigatore militare", "corsi di navigatori", "attitudine ad espletare mansioni di navigatore" e "brevetto di navigatore militare". A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero degli ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica Militare, da mantenere annualmente in servizio, e' portato in detrazione del numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare ammessi al trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-30;490~art67 · fonte del testo
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