Il costo standard unitario di formazione per studente in corso, di seguito costo standard per studente, e' il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso di studi, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'. La determinazione del costo standard per studente e' definita, secondo quanto previsto al comma 1, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANVUR, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento considerando le voci di costo relative a:

  • a)attivita' didattiche e di ricerca, in termini di dotazione di personale docente e ricercatore destinato alla formazione dello studente;
  • b)servizi didattici, organizzativi e strumentali, compresa la dotazione di personale tecnico amministrativo, finalizzati ad assicurare adeguati servizi di supporto alla formazione dello studente;
  • c)dotazione infrastrutturale, di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari;
  • d)ulteriori voci di costo finalizzate a qualificare gli standard di riferimento e commisurate alla tipologia degli ambiti disciplinari. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo - 11 maggio 2017, n. 104 (in G.U. 1ª s.s. 17/05/2017, n. 20), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 18 maggio 2017

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 104/2017

    Ha colpito questo articolo
    11 maggio 2017

    Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 5, commi 1, lett. b), e 4, lett. f), della legge n. 240 del 2010 - l'art. 8 del d.lgs. n. 49 del 2012 e l'art. 10, comma 1, dello stesso d.lgs., limitatamente alle parole "al costo standard per studente,". Le disposizioni censurate dal TAR Lazio - nel rinviare a decreti ministeriali la definizione degli indici in base ai quali calcolare le voci di spesa rientranti nel costo standard unitario per studente in corso e la determinazione della percentuale del fondo per il finanziamento ordinario per le università (FFO) da ripartire in base ai nuovi criteri - lasciano indeterminati aspetti essenziali della riforma del sistema del finanziamento universitario e configurano una forma di sub-delega incompatibile con la legge di delega e con l'art. 76 Cost., poiché non si limitano ad affidare ad atti amministrativi l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali negli atti con forza di legge, ma dislocano di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti, declassando la relativa disciplina a livello di fonti sub-legislative, con tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale, che una tale ricollocazione comporta sul piano ordinamentale. In particolare, l'art. 8 si limita a indicare come voci di costo da considerare nell'emanando decreto ministeriale quelle esemplificativamente suggerite nel parere della VII Commissione del Senato, omettendo una più precisa individuazione delle spese da includere nel computo del costo standard nonché i criteri per la ponderazione di ciascuna voce. A sua volta, l'art. 10 - che demanda a un decreto ministeriale con validità almeno triennale l'individuazione della percentuale del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente - reitera in modo pressoché letterale la delega, senza aggiungere altre precisazioni in merito alla quota del FFO da distribuire in base al costo standard. Data l'esistenza di una riserva di legge in materia di ordinamento universitario (artt. 33 e 34 Cost.), doveva a fortiori ritenersi necessaria una maggiore precisione del decreto legislativo nell'individuazione dei criteri per delimitare l'esercizio del potere amministrativo, l'assenza dei quali non può giustificarsi per la natura tecnica delle relative valutazioni, sia perché il decreto legislativo per sua natura si presta meglio di altre fonti primarie a disciplinare profili tecnici, sia perché nelle determinazioni relative ai costi standard i profili tecnici sono frammisti ad altri, di natura politica.

    Art. 8 Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei · Art. 5 Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento · Art. 10 Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei · Art. 4 Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 18 maggio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 2012 al 18 maggio 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo - 11 maggio 2017, n. 104 (in G.U. 1ª s.s. 17/05/2017, n. 20), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;49~art8 · fonte del testo

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