Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5. (12G0071)
- Art. 1 — Definizioni
- Art. 2 — Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 3 — Piano economico-finanziario triennale
- Art. 4 — Programmazione triennale del personale
- Art. 5 — Limite massimo alle spese di personale
- Art. 6 — Limite massimo alle spese per l'indebitamento
- Art. 7 — Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento
- Art. 8 — Costo standard unitario di formazione per studente in corso
- Art. 9 — Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei
- Art. 10 — Programmazione finanziaria triennale del Ministero
- Art. 11 — Abrogazioni
- Art. 12 — Norme finali