Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 5, commi 1, lett. b), e 4, lett. f), della legge n. 240 del 2010 - l'art. 8 del d.lgs. n. 49 del 2012 e l'art. 10, comma 1, dello stesso d.lgs., limitatamente alle parole "al costo standard per studente,". Le disposizioni censurate dal TAR Lazio - nel rinviare a decreti ministeriali la definizione degli indici in base ai quali calcolare le voci di spesa rientranti nel costo standard unitario per studente in corso e la determinazione della percentuale del fondo per il finanziamento ordinario per le università (FFO) da ripartire in base ai nuovi criteri - lasciano indeterminati aspetti essenziali della riforma del sistema del finanziamento universitario e configurano una forma di sub-delega incompatibile con la legge di delega e con l'art. 76 Cost., poiché non si limitano ad affidare ad atti amministrativi l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali negli atti con forza di legge, ma dislocano di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti, declassando la relativa disciplina a livello di fonti sub-legislative, con tutte le conseguenze, anche di natura giurisdizionale, che una tale ricollocazione comporta sul piano ordinamentale. In particolare, l'art. 8 si limita a indicare come voci di costo da considerare nell'emanando decreto ministeriale quelle esemplificativamente suggerite nel parere della VII Commissione del Senato, omettendo una più precisa individuazione delle spese da includere nel computo del costo standard nonché i criteri per la ponderazione di ciascuna voce. A sua volta, l'art. 10 - che demanda a un decreto ministeriale con validità almeno triennale l'individuazione della percentuale del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente - reitera in modo pressoché letterale la delega, senza aggiungere altre precisazioni in merito alla quota del FFO da distribuire in base al costo standard. Data l'esistenza di una riserva di legge in materia di ordinamento universitario (artt. 33 e 34 Cost.), doveva a fortiori ritenersi necessaria una maggiore precisione del decreto legislativo nell'individuazione dei criteri per delimitare l'esercizio del potere amministrativo, l'assenza dei quali non può giustificarsi per la natura tecnica delle relative valutazioni, sia perché il decreto legislativo per sua natura si presta meglio di altre fonti primarie a disciplinare profili tecnici, sia perché nelle determinazioni relative ai costi standard i profili tecnici sono frammisti ad altri, di natura politica.
Art. 8 Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei · Art. 5 Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento · Art. 10 Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei · Art. 4 Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento