Art. 9 — Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi

Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le universita' statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilita', con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidita' pari o superiore al sessantasei per cento. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonche' al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'universita' o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo. Le universita' esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non e' revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non e' preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto. Le Istituzioni e le universita' statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a:

  • a)studenti con disabilita' con invalidita' inferiore al sessantasei per cento;
  • b)studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarita' nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi;
  • c)studenti che svolgano una documentata attivita' lavorativa. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonche' ai corsi accademici di primo e di secondo livello le universita' e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso e' effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio. Le universita' non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse universita' tenendo conto dei criteri di cui al comma 7. Le Istituzioni e le universita' comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonche' la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi. Al fine di garantire alle universita' non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.

Testo vigente dal 31 maggio 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 83/2023

    Questione inammissibile
    2 maggio 2023

    Perché si proceda al sindacato di costituzionalità della legge è anzitutto necessario che il giudice debba effettivamente applicare la disposizione della cui legittimità costituzionale dubita nel procedimento pendente avanti a sé. (Precedenti: S. 247/2021 - mass. 44378; S. 253/2019 - mass. 41927; S. 177/2018 - mass. 40191).(Nella specie sono dichiarate manifestamente inammissibili - in quanto palesemente prive del requisito della rilevanza con riguardo all'oggetto del giudizio a quo - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, dal Giudice di pace di La Spezia in riferimento agli artt. 2, 3 e 33, quarto comma, Cost., dell'art. 9, comma 12, del d.lgs. n. 68 del 2012, in combinato disposto con il comma 2 dello stesso articolo. L'art. 9, comma 2, prevede che le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 o con un'invalidità pari o superiore al 66 per cento, mentre il comma 12 del medesimo articolo stabilisce che alle università non statali legalmente riconosciute siano attribuiti, al fine di garantire ad esse una adeguata copertura degli oneri finanziari derivanti, specifici incentivi commisurati all'impegno degli atenei per il diritto allo studio. Il giudice a quo, nel caso al suo esame, deve fare applicazione del comma 2 dell'art. 9, che prevede l'esonero e non del comma 12 che stabilisce i contributi alle università per far fronte alle richieste degli studenti. L'ordinanza di rimessione, inoltre, non indica a quanto ammonterebbero le somme in tesi indebitamente negate, né quando l'università avrebbe accesso a tali fondi e, quindi, solo in termini eventuali ed ipotetici, la rimozione della norma censurata potrebbe riverberarsi sulle sorti del procedimento principale). (Precedenti: O. 38/2012 - mass. 36114; O. 337/2011 - mass. 36008)

    Art. 9 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti · Art. 5 Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68~art9 · fonte del testo

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