L'importazione di prodotti a base di carne da Paesi terzi o da parte di Paesi terzi e' consentita soltanto in provenienza da stabilimenti inseriti negli elenchi adottati dalle Comunita' europee. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita'.
Testo vigente dal 5 marzo 1993
