Ai fini del presente decreto sono applicabili, ove necessario, le definizioni che figurano nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)veterinario ufficiale: il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanita' o quello designato dall'autorita' centrale competente di un Paese terzo;
- b)Paese destinatario: lo Stato membro verso il quale sono spediti i prodotti a base di carne provenienti da un Paese terzo;
- c)Paese terzo: quello non appartenente alle Comunita' europee;
- d)importazione: l'introduzione nel territorio comunitario dei prodotti a base di carne di cui all'art. 1, comma 1.
Testo vigente dal 5 marzo 1993
