I prodotti a base di carne, provenienti da un Paese terzo, sono sottoposti, all'atto dell'importazione ad un controllo sanitario secondo le procedure prescritte. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'importazione di prodotti a base di carne in provenienza da un Paese terzo e' vietata quando dal controllo sanitario risulti che:
- a)i prodotti a base di carne non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo inserito nell'elenco di cui all'art. 5;
- b)i prodotti a base di carne provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo dal quale sono vietate le importazioni;
- c)il certificato di polizia sanitaria che accompagna i prodotti a base di carne non e' conforme ai requisiti stabiliti all'art. 6. Puo' essere autorizzato il transito di prodotti a base di carne provenienti da un Paese terzo e diretti verso un altro Paese terzo attraverso il territorio delle Comunita' europee a condizione che:
- a)l'interessato fornisca la prova che il primo Paese terzo verso il quale sono avviati i prodotti a base di carne, dopo essere transitati nel territorio della Comunita' europea, si impegni a non respingere o rispedire verso la Comunita' stessa i prodotti a base di carne di cui e' stata autorizzata l'importazione o il transito;
- b)il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dalle autorita' competenti dello Stato membro nel cui territorio e' stato effettuato il controllo sanitario all'importazione;
- c)il trasporto sia effettuato senza rottura di carico nel territorio della Comunita', sotto il controllo delle autorita' competenti in veicoli o in contenitori sigillati dalle autorita' competenti; le sole manipolazioni autorizzate nel corso di tale trasporto sono quelle effettuate al punto di entrata nel territorio della Comunita' o di uscita da esso per il trasbordo diretto da una nave o da un aeromobile su qualsiasi altro mezzo di trasporto o viceversa.
Testo vigente dal 5 marzo 1993
