Il presente decreto riguarda le importazioni in provenienza da Paesi terzi dei prodotti a base di carne preparati a partire dalle carni fresche degli animali domestici della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina e dei solipedi domestici, escluse le carni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231. Il presente decreto non si applica:
- a)ai prodotti a base di carne diversi da quelli di cui alla lettera c) contenuti nei bagagli dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale, purche' la quantita' trasportata non superi 1 chilogrammo per persona e con riserva che essi provengano da un Paese terzo o parte di esso, inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, dal quale le importazioni non sono vietate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231;
- b)ai prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera c) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purche' la quantita' non superi 1 chilogrammo; tali prodotti devono provenire da un Paese terzo inserito nell'elenco di cui all'art. 5, dal quale le importazioni non siano vietate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231;
- c)ai prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00, purche' la quantita' non superi 1 chilogrammo:
- 1)contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;
- 2)che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purche' si tratti di importazione priva di qualsiasi carattere commerciale;
- d)ai prodotti a base di carne destinati ad essere consumati dal personale e dai passeggeri che si trovano a bordo di mezzi che effettuano trasporti internazionali.
Testo vigente dal 5 marzo 1993
