I prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi devono soddisfare, oltre alle condizioni previste dall'art. 3, anche i seguenti requisiti:

  • a)essere stati preparati in uno stabilimento incluso nell'elenco di cui all'art. 5;
  • b)provenire da uno stabilimento conforme ai requisiti prescritti dall'allegato A, cap. I, e dall'allegato B, cap. I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
  • c)essere stati ottenuti in condizioni di igiene conformi ai requisiti dell'allegato A, cap. II, e dell'allegato B, capitoli II e III, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
  • d)essere stati ottenuti:
  • 1)da carni fresche provenienti da uno stabilimento che abbia ottenuto il riconoscimento comunitario e che rispondono alle condizioni previste dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231, nonche' alle condizioni fissate all'allegato A, cap. III, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
  • 2)da carni fresche che soddisfino le esigenze fissate per i Paesi di produzione nel caso di applicazione dell'art. 3;
  • 3)da prodotti a base di carne fabbricati in uno stabilimento che figura nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
  • e)soddisfare le esigenze generali stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; ed in particolare:
  • 1)aver subi'to uno dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
  • 2)essere stati sottoposti ad una ispezione da parte del veterinario ufficiale in conformita' all'allegato B, capitolo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; se si tratta di un contenitore ermeticamente chiuso, l'ispezione deve effettuarsi secondo la prescrizione di cui all'allegato B, cap. VIII, del decreto legislativo citato;
  • 3)in caso di confezionamento o di imballaggio, essere confezionati e imballati conformemente all'allegato B, cap. V, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;
  • 4)essere provvisti di un bollo sanitario rispondente alle condizioni relative alla bollatura previste, per gli Stati membri, dall'allegato B, cap. VI, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; le quali devono essere sostituite dall'indicazione del Paese terzo di origine, corredata dal numero di autorizzazione veterinaria dello stabilimento di origine;
  • 5)essere immagazzinati e trasportati in condizioni di igiene soddisfacenti, conformemente all'allegato B, cap. VII, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e manipolati in condizione di igiene soddisfacenti; per quanto riguarda i prodotti a base di carne di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, il produttore deve indicare sulla confezione, a scopo di controllo, in modo visibile e leggibile, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato e immagazzinato ed il periodo durante il quale ne e' garantita la conservazione;
  • f)non essere stati sottoposti a trattamenti con radiazioni ionizzanti. I prodotti a base di carne sono assoggettati alle disposizioni di etichettatura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Testo vigente dal 5 marzo 1993

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;49~art4 · fonte del testo

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