Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, di seguito indicate:
- a)articolo 3, commi 1 e 2;
- b)articolo 4-ter, comma 2;
- c)articolo 6, comma 6-bis;
- d)articolo 10, comma 3;
- e)articolo 11;
- f)articolo 13, comma 3. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati. L'articolo 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' abrogato. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
Testo vigente dal 10 giugno 2020
