Art. 28 — Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48.
Abrogato dal 11 giugno 2020
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48.
Abrogato dal 11 giugno 2020
1 pronuncia che riguarda l’art. 28, dalle Rassegne del Massimario.
La delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l. n. 10 del 1991, in relazione all'art. 8, lett. g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui al successivo art. 28, comma 1, attenendo tale progetto alla fase di esecuzione della delibera; tali norme, nell'ambito delle operazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento destinate al risparmio di energia, distinguono infatti una fase deliberativa "interna" (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga al disposto dell'art. 1120 c.c.) da una fase esecutiva "esterna" (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della P.A.), e solo per quest'ultima impongono gli adempimenti in argomento.
Art. 28 · Art. 8 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia · Art. 26 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia · Art. 1120 c.c.
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 8 ottobre 2005 al 11 giugno 2020. 183 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai proggettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 19 AGOSTO 2005 aggiunto: 10 GIUGNO 2020, N. tolto: 192. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. aggiunto: 48
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10~art28 · fonte del testo
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