Art. 18 — Disposizioni finali ed entrata in vigore
Nei successivi aggiornamenti del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», si tiene conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e della necessita' di promuovere l'efficienza energetica e il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. All'attuazione del presente decreto, fatte salve le coperture finanziare espressamente previste per l'attuazione dell'articolo 8, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente dal 10 giugno 2020
