Art. 11 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, primo periodo, le parole «concessione edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «acquisizione del titolo abilitativo»; il quarto periodo e' abrogato;
- b)al comma 1-bis, dopo le parole «nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista una valutazione» sono inserite le seguenti: «, da effettuarsi in fase di progettazione,».
Testo vigente dal 10 giugno 2020
