Art. 10 — Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla rubrica, dopo la parola «Esercizio» sono inserite le seguenti: «, conduzione, controllo, ispezione», e dopo la parola «estiva» sono aggiunte le seguenti: «, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria»;
- b)dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonche' in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies.».
Testo vigente dal 10 giugno 2020
