Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 343/1994

    Questione infondata
    25 luglio 1994

    Posto che le commissioni di controllo sugli atti amministrativi regionali sono organi dello Stato (art. 125 Cost.), legittimamente il decreto legislativo n. 479 del 1993 ha previsto che nella composizione di esse siano numericamente prevalenti i membri provenienti dall'amministrazione statale e collocati fuori ruolo, che ad uno di essi sia attribuita la vicepresidenza vicaria, e che un solo componente sia designato dal Consiglio regionale (così da evitare pericoli di commistione tra controllori e controllati); tale disciplina non altera la natura del controllo ne' incide sull'indipendenza delle commissioni, non volendo, in contrasto, il fatto che i commissari provenienti dall'amministrazioni centrali possano essere in posizione gerarchicamente inferiore rispetto ai componenti del comitato tecnico di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 1993). Tantomeno è censurabile che ai fini della regolarità delle sedute sia richiesta la presenza di almeno quattro dei sei componenti, e non anche la necessaria partecipazione del componente designato dalla Regione (ciò che gli attribuirebbe una sorta di potere di veto). (Non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 3, commi quarto, quinto, sesto e settimo, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479, in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 76 cost. · Art. 1 Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 · Art. 1 Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1993 al 22 dicembre 2008. 405 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Dopo l'art. 2 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, e' aggiunto il seguente: "Art. 3. - 1. Per l'esercizio del controllo di legittimita' previsto dall'art. 125 della Costituzione e' istituita, in ciascun capoluogo di regione, la commissione statale di controllo. 2. La commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno, e' rinnovata ogni tre anni. 3. La proposta di cui al comma 2 e' previamente comunicata al presidente della regione interessata che, entro dieci giorni, puo' comunicare l'eventuale esistenza di cause di incompatibilita'. 4. La commissione e' presieduta dal commissario del Governo ovvero, in caso di assenza o impedimento, da uno dei membri che la compongono da questi designato, ed e' composta:

tolto: a) da un magistrato della Corte dei conti;

tolto: b) da tre funzionari dell'Amministrazione civile dello Stato, di cui uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno appartenente ai ruoli della dirigenza dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno ed uno appartenente ai ruoli delle qualifiche dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato;

tolto: c) da un esperto scelto in una terna di nomi designata dal consiglio regionale fra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza, iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione. 5. I componenti della commissione di cui alla lettera b) del comma 4, sono collocati in posizione di fuori ruolo e sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono, fatto salvo l'espletamento di compiti propri dei commissariati del Governo presso cui siano assegnati. 6. Le funzioni vicarie di cui all'art. 13, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono assicurate dal dirigente di grado piu' elevato appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Per la validita' delle deliberazioni della commissione si richiede l'intervento di almeno quattro componenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 8. I componenti della commissione di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni arrecati alla regione con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni. 9. Il presidente della giunta regionale e' sentito dall'organo di controllo quando ne faccia richiesta. Il presidente della giunta regionale puo' farsi assistere da consulenti. Dell'audizione, che non sospende il termine per l'esercizio del controllo, e' fatta menzione nel verbale della seduta."aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-10;479~art3 · fonte del testo