Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 343/1994

    Questione infondata
    25 luglio 1994

    La disposizione del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta di un comitato tecnico, la determinazione di "criteri procedurali" da osservarsi dalle commissioni statali di controllo, va interpretata, 'secundum constitutionem" intendendo i criteri procedurali non già come direttive di ordine politico-amministrativo, ma come indirizzi di coordinamento limitati ad attività di informazione e di circolazione delle valutazioni assunte dalla varie commissioni, e finalizzati a favorire l'omogeneo esercizio del controllo, così da evitare un'eccessiva disparità di risultati, conformemente al principio direttivo posto dalla legge di delegazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalità dell'art. 2, comma primo e secondo, del decreto legislativo n. 479 del 1993, sollevata in riferimento agli artt. 125, 118, 115 e 76 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 76 cost. · Art. 1 Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 · Art. 1 Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1993 al 22 dicembre 2008. 53 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Al comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le parole "emana direttive alle" sono sostituite dalle seguenti: "determina criteri procedurali per le". Al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le parole "l'adozione delle direttive" sono sostituite dalle seguenti: "l'adozione dei criteri procedurali"aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-10;479~art2 · fonte del testo