Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 343/1994

    Questione infondata
    25 luglio 1994

    L'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 479, includendo nell'elenco degli atti amministrativi regionali soggetti al controllo statale di legittimità gli "atti generali di indirizzo o di direttiva, piani anche territoriali ed altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti", non si pone in contrasto con la norma di delega, che imponeva di concentrare il controllo "sugli atti fondamentali della gestione", giacché anche gli atti (non meramente attuativi) che integrano o modificano quelli generali di indirizzo partecipano della natura di programmazione generale propria di questi ultimi. (Non fondatezza della questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 2, comma primo, lett. h), della L. n. 421 del 1992). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 76 cost. · Art. 1 Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 · Art. 1 Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni · Art. 125 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1993 al 22 dicembre 2008. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Al comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le parole: "esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito" sono sostituite dalle seguenti: "esclusa ogni valutazione di merito". Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) atti generali di indirizzo o di direttiva, piani anche territoriali, programmi e altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti ovvero che ne tengano luogo;"aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-10;479~art1 · fonte del testo