Art. 1 — Base imponibile
All'articolo 2, primo comma, del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)alla lettera d), le parole: "autoveicoli e" sono sostituite dalle seguenti: "autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate e per";
- b)dopo la lettera d) e aggiunta la seguente: "d-bis) al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;".
Testo vigente dal 6 marzo 1997
