Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Abrogato dal 1 aprile 1998
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti i nove procedimenti: 1) Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione con ordinanza 11 novembre 1975; 2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv., c…
Art. 3 cost. · Art. 20 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie · Art. 15 Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1929 al 1 aprile 1998. 51 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per le violazioni delle norme delle leggi finanziarie, per cui sia stabilita la pena pecuniaria, e' consentito al trasgressore di pagare, all'atto della contestazione della violazione, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo.
tolto: Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente dalla violazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 472
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art15 · fonte del testo
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