Alle province sono conferiti:

  • a)le funzioni e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997 in materia di collocamento;
  • b)la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui alla lettera a);
  • c)la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997;
  • d)le funzioni gia' di competenza della commissione regionale per l'impiego;
  • e)le funzioni di cui all'articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Le province erogano servizi e attuano interventi integrati con le attivita' formative, orientative, di informazione e di promozione occupazionale. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative all'orientamento al lavoro.

Testo vigente dal 3 novembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-06;379~art2 · fonte del testo

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