Alle province sono conferiti:
- a)le funzioni e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997 in materia di collocamento;
- b)la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui alla lettera a);
- c)la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997;
- d)le funzioni gia' di competenza della commissione regionale per l'impiego;
- e)le funzioni di cui all'articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Le province erogano servizi e attuano interventi integrati con le attivita' formative, orientative, di informazione e di promozione occupazionale. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative all'orientamento al lavoro.
Testo vigente dal 3 novembre 1998
