Art. 13 — Introduzione dell'articolo 1-quater nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente disposizioni per la destinazione dell'energia idroelettrica a servizi pubblici e a categorie di utenti
Dopo l'articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e' inserito il seguente: "Art. 1-quater. - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 15, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le province possono destinare per servizi pubblici, da stabilire con legge provinciale, anche l'energia derivante da attivita' di produzione idroelettrica svolta dagli enti o dalle societa' di cui all'articolo 10. Le province possono altresi' destinare per i medesimi fini l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno dagli enti locali e dalle loro imprese e societa', dalle societa' concessionarie, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che abbiano stipulato con le province stesse apposita convenzione avente ad oggetto la cessione dell'energia e le attivita' correlate e conseguenti. La legge provinciale prevista dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce altresi' i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al presente comma e di quella di cui al medesimo articolo 13, primo comma, ivi compresa quella ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono superare quelle fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.".
Testo vigente dal 10 dicembre 1999
