Art. 12 — lntroduzione dell'articolo 1-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, concernente il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica

Dopo l'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e' inserito il seguente: "Art. 1-ter. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 8 e dagli articoli 13 e 14 del presente decreto ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel S.p.a. ai sensi del presente decreto nonche' le imprese operanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i consorzi e le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercitano ovvero continuano l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformita' a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2031 le attivita' di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 sono affidate in concessione dalla provincia competente per territorio sulla base di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi desumibili dal presente decreto per il rilascio delle concessioni idroelettriche. 4. Nel caso in cui l'ente locale, o l'ente di cui all'articolo 10, eserciti mediante un'unica azienda o societa' sia le attivita' di produzione che quelle di distribuzione dell'energia elettrica, ne assicura la separazione contabile ed amministrativa. 5. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni trasferite. Relativamente al trasferimento alle province degli archivi e dei documenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1-bis, comma 4.".

Testo vigente dal 10 dicembre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-11-11;463~art12 · fonte del testo

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