Art. 10 — Sostituzione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di servizio elettrico locale
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche' dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economicoimprenditoriale, ivi comprese le societa' di capitali, hanno facolta', nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:
- a)di esercitare le attivita' elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonche' le ulteriori attivita' elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;
- b)di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro societa', gli enti e le societa' di cui all'articolo 10, l'Enel S.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonche' le societa', i consorzi e le altre forme associative gia' costituiti dai predetti enti o dalle loro societa', anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con enti locali, loro imprese o societa', aventi sede fuori del territorio provinciale. 2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche' dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le societa' di cui all'articolo 10 hanno facolta', nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attivita' di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonche' acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta. 3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonche' le loro imprese. Per societa' degli enti locali e per societa' di cui all'articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le societa' di capitali nelle quali gli enti locali o gli enti di cui all'articolo 10 o le societa' da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.".
Testo vigente dal 10 dicembre 1999
