Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 322/2003

    Altra decisione
    28 ottobre 2003

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui punisce con sanzione penale chi effettua la pubblicità di dispositivi medici in violazione dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 271, all'art. 4, comma 1, lettera b), ha sostituito la norma impugnata, la quale è, poi, stata abrogata dall'art. 15, comma 4, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, essendo stati i relativi contenuti trasfusi nel comma 3 dello stesso articolo, con ulteriori lievi modifiche. – Ricordata, in termini, l'ordinanza n. 65/2003, relativa ad identica questione.

    Art. 23 Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici · Art. 3 cost. · Art. 21 Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

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  • Ordinanza n. 65/2003

    Altra decisione
    14 marzo 2003

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui punisce con sanzione penale chi effettua la pubblicità di dispositivi medici senza la prevista autorizzazione, mentre la pubblicità non autorizzata di medicinali è stata depenalizzata. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata modificata nel senso richiesto dal giudice 'a quò, in conformità con la fattispecie invocata come 'tertium comparationis'.

    Art. 23 Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici · Art. 3 cost. · Art. 21 Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici · Art. 201 Testo unico sanitarie

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2010 al 28 settembre 2022. 534 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I fabbricanti o i loro mandatari, gli operatori sanitari, i legali rappresentanti delle strutture sanitarie o, se nominati, i referenti per la vigilanza, che violano le prescrizioni dell'articolo 9, commi 2, 3 o 7, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 7.200 euro a 43.200 euro. Chiunque viola le prescrizioni adottate dal Ministero della salute in attuazione degli articoli 7, comma 1, e 13-ter, comma 1, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 10.000 a 100.000 euro. Quando le prescrizioni violate riguardano limitazioni o condizioni particolari di immissione in commercio o di messa in servizio la pena e' diminuita in misura non eccedente ad un terzo. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 19 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro. Chiunque viola le previsioni dell'articolo 5, commi 3 e 4, dell'articolo 11, comma 7, dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3-bis, dell'articolo 14, comma 5 e comma 7, ultimo periodo, dell'articolo 15, commi 5-bis e 5-quater, dell'articolo 16, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 6. Chiunque viola le previsioni dell'articolo 16, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.200 euro a 43.200 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in commercio, vende o mette in servizio dispositivi medici privi di marcatura CE di conformita' o dispositivi privi di attestato di conformita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria e' sottoposto l'organismo notificato che viola il disposto dell'articolo 15, comma 5-ter. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o il suo mandatario che appone la marcatura CE di conformita' impropriamente, in quanto trattasi di prodotto non ricadente nella definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), o indebitamente, in quanto il prodotto non soddisfa tutti i requisiti essenziali previsti dal presente decreto, o chi comunque viola le previsioni dell'articolo 3, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro. La stessa sanzione si applica a chi viola le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli: 9, comma 6; 11, commi 6 e 6-bis; 12, commi 2 e 5; 14, commi 1, 2, 3, 6 e 7, primo e secondo periodo; 17, comma 5; e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.600 euro a 21.600 euro. 10. All'accertamento delle violazioni e alla contestazione delle sanzioni amministrative, di cui al presente articolo, provvedono gli organi di vigilanza e gli uffici del Ministero della salute, competenti in tema di dispositivi medici. E' fatta salva la competenza del giudice penale per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva con un reato. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in forma ridotta, l'autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689, recante modifiche al sistema penale, e' il Prefetto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137

    Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 ha disposto (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs. relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;46~art23 · fonte del testo

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