All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Colui il quale effettua pubblicita' di dispositivi medici in violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero in difformita' della stessa, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire duecento mila a lire un milione.";
- b)al comma 4, dopo le parole: "commi 6," e' inserita la seguente: "6-bis,".
Testo vigente dal 14 aprile 1998
