Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 336/2004

    Parametro
    10 novembre 2004

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con l'ordinanza indicata in e…

    Art. 70 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost. · Art. 23 Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici

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  • Ordinanza n. 322/2003

    Parametro
    28 ottobre 2003

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 23 Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici · Art. 3 cost. · Art. 21 Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici · Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

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  • Ordinanza n. 65/2003

    Parametro
    14 marzo 2003

    ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Giovanni Maria FLICK, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 23 Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici · Art. 3 cost. · Art. 21 Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici · Art. 201 Testo unico sanitarie

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2010 al 28 settembre 2022. 193 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: E' vietata la pubblicita' verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della salute, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario. La pubblicita' presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione del Ministero della salute. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la commissione prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine e' integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della salute competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dello sviluppo economico. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della salute di accoglimento o di diniego della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta; in tale caso, nel messaggio pubblicitario devono essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione. Nell'ambito dei dispositivi per i quali e' consentita la pubblicita' presso il pubblico, con decreto ministeriale sono identificate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137

    Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 ha disposto (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs. relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;46~art21 · fonte del testo

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