Art. 11 — Limiti di permanenza fuori ruolo
((I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari)) non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni. Per tutti gli incarichi di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b), c) ed e), il tempo trascorso fuori ruolo non puo' superare complessivamente dieci anni. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento, nonche' agli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attivita' giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.
Testo vigente dal 26 agosto 2026
