Art. 6 — Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio
Non puo' essere collocato fuori ruolo il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo. Ai fini della individuazione della sede di servizio sono irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extra distrettuale. Nella determinazione dell'indice di scopertura si tiene conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, purche' di durata superiore a sessanta giorni. Si tiene altresi' conto degli esoneri, totali o parziali, dallo svolgimento dell'ordinario lavoro giudiziario, fermo restando che eventuali esoneri parziali sono computati pro quota. Non puo' essere collocato fuori ruolo il magistrato che, alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione. Nonostante la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'organo di governo autonomo puo' sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilita' di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonche' presso gli organi di cui all'articolo 11, comma 3.
Testo vigente dal 6 aprile 2024
