Art. 13 — Numero massimo dei magistrati fuori ruolo
I magistrati possono essere collocati fuori ruolo nel rispetto dei seguenti numeri massimi:
- a)ordinari, numero 180 unita';
- b)amministrativi, numero 25 unita';
- c)contabili, numero 25 unita'. In ogni caso, i magistrati ordinari non possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Consiglio superiore della magistratura e dagli organi costituzionali in numero superiore a 40 unita'. Gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati e quelli di cui all'articolo 11, comma 3, possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di cui ai commi 1 e 2, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati. All'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, il comma 4 e' abrogato.
Testo vigente dal 6 aprile 2024
