Art. 12 — Relazione informativa
Al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa l'istituzione conferente l'incarico redige una dettagliata relazione illustrativa dell'attivita' svolta dal magistrato. La relazione e' in ogni caso redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalita' e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi.
Testo vigente dal 6 aprile 2024
