Sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta degli alimenti dietetici, oltre a quelle stabilite per gli alimenti composti, devono figurare secondo le modalita' di cui all'allegato III, capoverso I, alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, le seguenti diciture aggiuntive:

  • a)la qualifica "dietetico" insieme alla descrizione dell'alimento;
  • b)la destinazione esatta, ovvero il fine nutrizionale particolare;
  • c)l'indicazione delle caratteristiche nutrizionali essenziali dell'alimento;
  • d)le dichiarazioni riguardanti il fine nutrizionale particolare previste nella colonna 4 dell'allegato I al presente decreto;
  • e)la durata raccomandata di utilizzazione dell'alimento;
  • f)indicazioni ulteriori, se previste come cogenti nell'allegato I al presente decreto. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere conformi all'elenco delle destinazioni ed alle disposizioni generali di cui all'allegato I. L'etichettatura degli alimenti dietetici puo' far riferimento ad uno stato patologico specifico, sempre che tale stato corrisponda al fine nutrizionale definito dall'allegato I, parte B, escludendo in ogni caso che gli alimenti composti possano vantare proprieta' terapeutiche, prevenire, curare o guarire malattie. L'etichetta o le istruzioni per l'uso degli alimenti dietetici devono recare la dicitura: "Si raccomanda di chiedere il parere di uno specialista prima dell'uso", salvo quanto previsto nell'elenco delle destinazioni di cui all'allegato I, parte B, in cui tale dicitura e' sostituita, per alimenti dietetici specifici, dalla raccomandazione di chiedere il parere preliminare di un veterinario. L'etichettatura degli alimenti per particolari fini nutrizionali, in applicazione dell'allegato IV, punto 14), alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, come modificata dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, puo' mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o piu' ingredienti essenziali per caratterizzare gli alimenti in questione, anche se destinati ad animali diversi da quelli familiari. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale di peso, degli ingredienti impiegati, deve essere chiaramente riportato a fianco della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati oppure nell'elenco degli ingredienti, oppure menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e la percentuale o le percentuali in peso, a fianco della corrispondente categoria di ingredienti. L'etichettatura degli alimenti dietetici puo', inoltre, mettere in rilievo la presenza o il basso tenore di una o piu' componenti analitici che caratterizzano l'alimento. In tal caso il tenore minimo o il tenore massimo del componente o dei componenti analitici, espresso in percentuale di peso dell'alimento, deve essere chiaramente indicato nell'elenco dei componenti analitici dichiarati. La qualifica "dietetico" e' riservata esclusivamente agli alimenti per particolari fini nutrizionali per i quali sono vietate nell'etichettatura e nella presentazione di tali alimenti le qualifiche diverse da "dietetico". (( Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione delle materie prime per mangimi puo' essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino piu' materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di talune materie prime per mangimi con il loro nome specifico e' richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento. ))

Testo vigente dal 3 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 novembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1997 al 3 novembre 1999. 5 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… tali alimenti le qualifiche diverse da "dietetico". Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione tolto: degli ingredienti aggiunto: delle materie prime per mangimi puo' essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino piu' tolto: ingredienti aggiunto: materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di tolto: taluni ingredienti aggiunto: talune materie prime per mangimi con il loro nome specifico e' richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;45~art5 · fonte del testo

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