Art. 6 — VIGILANZA E CONTROLLO
Il Ministero della Sanita', quando stabilisce che l'impiego di un alimento dietetico o la sua utilizzazione alle condizioni prescritte comporta un pericolo per la salute degli animali o delle persone o per l'ambiente, ne informa immediatamente la Commissione Europea, fornendo una motivazione dettagliata, ed applica le misure previste dalla Commissione Europea. I servizi veterinari delle Unita' Sanitarie Locali competenti controllano, almeno a campione, che durante la fabbricazione o la commercializzazione degli alimenti dietetici siano rispettate le condizioni previste dal presente decreto. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2017, N. 26)).
Testo vigente dal 1 aprile 2017
