Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e' sostituito dal seguente: " 8. Esclusivamente per gli alimenti dietetici la dichiarazione delle materie prime per mangimi puo' essere fornita sotto forma di categorie che raggruppino piu' materie prime per mangimi, anche se la dichiarazione di talune materie prime per mangimi con il loronome specifico e' richiesta per giustificare le caratteristiche nutrizionali dell'alimento.".
Testo vigente dal 19 ottobre 1999
