Se le indicazioni prescritte dall'articolo 9 figurano su un'etichetta, questa deve essere saldamente apposta su uno o piu' lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. L'etichetta deve contenere esclusivamente le informazioni richieste dal presente decreto e, se necessario, indicazioni complementari in materia di salute o di sicurezza. L'etichetta non e' necessaria quando e' l'imballaggio stesso a recare ben visibili le indicazioni richieste, secondo le modalita' del comma 1. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio nel caso previsto dal comma 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo con il suo fondo. Le informazioni da apporre sull'etichetta, a norma dell'articolo 9, devono risultare chiaramente sul fondo e la loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentirne un'agevole lettura. Le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed il formato di queste informazioni, nonche' le dimensioni dell'etichetta, sono stabilite, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ((secondo i criteri riportati nella Tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.)) I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si considerano soddisfatti:

  • a)nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o piu' imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno e' provvisto di una etichetta conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme al presente decreto;
  • b)nel caso di imballaggi unici:
  • 1)((quando l'imballaggio e' provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), e) e f); ai preparati classificati in base all'articolo 6 sono altresi' applicabili le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera d), concernenti tale proprieta' se quest'ultima non e' stata espressamente indicata sull'etichetta;)) oppure
  • 2)ove opportuno, per tipologie particolari di imballaggio, ivi comprese le bombole mobili per il gas, se sono soddisfatte, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le disposizioni specifiche secondo i criteri di cui all'allegato VI decreto del Ministro della sanita' in data 26 aprile 1997, e successivi aggiornamenti.

Testo vigente dal 20 novembre 2004

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 novembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 2003 al 20 novembre 2004. 20 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.

… comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri riportati tolto: nell'allegato VI del decreto del Ministro della sanita' in data 26 aprile 1997, e successivi aggiornamenti aggiunto: nella Tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si considerano soddisfatti:

1) quando l'imballaggio e' provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), tolto: f) e g aggiunto: e) e f); ai preparati classificati in base all'articolo 6 sono altresi' applicabili le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera tolto: e aggiunto: d), concernenti tale proprieta' se quest'ultima non e' stata espressamente indicata sull'etichetta; oppure

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-03-14;65~art10 · fonte del testo

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