All'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3-ter le parole "comma 4" sono sostituite dalle seguenti "comma 3 - bis";
- b)dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: "3-quater. Con decreto del Ministro della salute d'intesa con le regioni e le province autonome possono essere stabilite, nel rispetto delle norme comunitarie, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative a tutti i medicinali, le premiscele, e gli alimenti medicamentosi ad uso veterinario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), ivi comprese disposizioni sull'etichettatura, sul confezionamento e sulle modalita' di prescrizione e di impiego.".
Testo vigente dal 14 aprile 2003
