Art. 7 — Organismi di certiticazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Abrogato dal 15 settembre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Abrogato dal 15 settembre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1996 al 15 settembre 2005. 367 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 6 nonche' i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21, con lo stesso regolamento e' disciplinato il procedimento di autorizzazione. Fino all'entrata in vigore del regolamento ministeriale, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, nell'allegato X e XI. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni; decorso tale termine, si intende negata. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e puo' essere rinnovata. L'autorizzazione e' revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarita' da parte dell'organismo. All'aggiornamento delle prescrizioni nonche' all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dei trasporti e della navigazione vigilano sull'attivita' degli organismi autorizzati. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazone ed ogni successiva variazione. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1, l'interessato puo' rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 8 che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese. Le spese di rilascio dell'autorizazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organismi tecnici delle amministrazioni dello Stato autorizzati ai sensi del comma 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-08-14;436~art7 · fonte del testo
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