Art. 8 — Vigilanza sugli organismi notificati
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
Abrogato dal 13 agosto 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 luglio 2015, n. 123.
Abrogato dal 13 agosto 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 2010 al 13 agosto 2015. 267 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il Ministero dell'interno si avvale del comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, per vigilare sull'attivita' degli organismi notificati. All'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, e' presieduto da un prefetto ed e' composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia.»;
tolto: b) al comma 3 le parole: «durano in carica cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni». Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le conseguenti modificazioni al decreto adottato in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7. Ai componenti del comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 LUGLIO 2015, N. 123
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-04;58~art8 · fonte del testo
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