Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1996 al 15 settembre 2005. 321 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Possono essere immesse in commercio e messe in servizio per uso conforme alla loro destinazione, le unita' da diporto che soddisfano i requisiti di sicurezza indicati all'articolo 3 e che recano la marcatura "CE" di cui all'articolo 5. Possono essere immesse in commercio le unita' da diporto parzialmente completate che soddisfino i requisiti indicati all'articolo 3, destinate, per dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione in commercio, ad essere completate da altri. La dichiarazione di cui al comma 2 contiene i seguenti elementi:

tolto: a) nome e indirizzo del fabbricante;

tolto: b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;

tolto: c) descrizione dell'unita' da diporto parzialmente completata;

tolto: d) dichiarazione attestante che l'unita' da diporto e' destinata ad essere completata da altri e che essa e' conforme ai requisiti essenziali previsti, in questa fase di costruzione, dall'allegato II. Possono essere immessi in commercio e messi in servizio i componenti di cui all'articolo 1, comma 1, recanti la marcatura "CE" di cui all'articolo 5, quando sono destinati ad essere incorporati nelle unita' da diporto, conformemente alla dichiarazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, ovvero, in caso di importazione, di colui che immette i componenti sul mercato comunitario. La dichiarazione di cui al comma 4 contiene i seguenti elementi:

tolto: a) nome e indirizzo del fabbricante;

tolto: b) nome e indirizzo del mandatario del fabbricante stabilito nel territorio comunitario o della persona responsabile dell'immissione sul mercato;

tolto: c) descrizione dei componenti;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: d) dichiarazione attestante che i componenti sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II. In occasione di fiere, mostre e dimostrazioni, possono essere presentati i prodotti di cui all'articolo 1 anche se non conformi alle disposizioni del presente decreto purche' sia indicato in modo visibile che detti prodotti non possono essere immessi in commercio e messi in servizio finche' non siano resi conformi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-08-14;436~art4 · fonte del testo